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Statuto
Capo 1 - Costituzione - Denominazione
1) È costituita l'Associazione fra gli ex allievi della Scuola di Specializzazione in Organizzazione Aziendale annessa alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova e dei corsi Master della Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), che abbiano i requisiti ASFOR. L'Associazione è denominata "Associazione Master CUOA" (AMC) ed ha sede in Altavilla Vicentina presso la sede del CUOA.
2) L'AMC ha per scopo di: - promuovere i rapporti sul piano personale, professionale e culturale tra gli ex allievi anche attraverso riunioni periodiche, plenarie o per gruppi, per esaminare e discutere problemi di vita professionale o problemi culturali; - contribuire a rafforzare l'immagine della Scuola nel mondo scientifico professionale e aziendale; - favorire i collegamenti fra le associazioni degli ex allievi di scuole similari; - rappresentare un punto di contatto fra gli ex allievi e la Scuola; - rappresentare all'interno degli organi di gestione del CUOA gli ex allievi affinché la Scuola mantenga elevati standard didattici; - contribuire alla creazione della formazione manageriale offrendo un contributo fattivo alla preparazione dei nuovi allievi con testimonianze dirette, borse di studio, stages nelle aziende in cui il socio presta la propria attività e comunque attraverso tutte le attività e iniziative che portano ad una maggiore qualificazione formativa per gli allievi Master.
3) L'AMC non ha fini di lucro.
Capo 2 - Dei soci e degli oneri sociali
4) Gli aderenti all'Associazione si distinguono in: - soci ordinari; - soci sostenitori; - soci onorari. Sono soci ordinari tutti coloro che hanno frequentato almeno un corso annuale della Scuola di cui all'art. 1 e che siano in regola con le modalità di iscrizione all'Associazione. Per l'iscrizione il socio è tenuto al versamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo. Tutti gli allievi che terminano un corso annuale della Scuola sono automaticamente soci ordinari dalla data di conclusione del corso fino alla fine dell'anno corrente, e per tutto l'anno successivo, pur non ottemperando al versamento della quota associativa di cui al comma precedente.
5) Sono ammessi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, in qualità di soci sostenitori tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, per il tramite di loro rappresentanti persone fisiche) che intendono favorire l'oggetto sociale dell'Associazione, e a tale scopo versano un contributo annuo pari a dieci volte la quota associativa dei soci ordinari. I soci sostenitori hanno diritto di voto, ma eleggono un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'AMC.
6) I soci onorari sono persone che si sono particolarmente distinte verso le finalità dell'AMC, come previsto dall'art. 2 e nel campo delle attività formative, manageriali, imprenditoriali, e vengono nominati tali secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.
7) La qualità di socio comporta l'accettazione del presente statuto.
8) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde: per recesso volontario, per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione e per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di espulsione del socio adottata dal Consiglio direttivo. L'espulsione ha effetto dal novantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'espulsione sia stata deliberata. Nel caso che l'espulso non condivida le ragioni dell'espulsione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di espulsione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
9) Ogni socio ha diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione; di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto; ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
Capo 3 -Patrimonio - Organi - Consiglio Direttivo - Amministrazione
10) Il patrimonio sociale è costituito: - dalle quote associative; - dai contributi di quanti (Associazioni, Enti, Società, Persone) vogliano contribuire all'attività dell'Associazione; - dall'attrezzatura mobile; - da eventuali altri apporti e sovvenzioni; - da eventuali donazioni e lasciti; - da corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del dettato del decreto legislativo n. 460/97.
11) L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario della gestione trascorsa. Il suddetto rendiconto deve essere redatto e approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale al quale lo stesso si riferisce.
12) Gli organi dell'Associazione sono: - Consiglio Direttivo; - Presidente; - Assemblea dei Soci.
13) L'Associazione AMC è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, fra i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di soci che può variare da sette a undici come deciderà di volta in volta l'Assemblea; nella prima riunione esso eleggerà fra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un responsabile dell'Annuario. Delle nomine verrà data notizia agli iscritti. Qualora nel corso del triennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero dimettersi o decadessero dalla carica, gli altri membri provvederanno alla loro sostituzione con i primi dei non eletti tra i candidati. I membri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono con quelli in carica al momento della nomina. È causa automatica di decadenza, oltre che il mancato rinnovo dell'iscrizione annuale all'Associazione, che fa venire meno il requisito di socio, anche la mancata partecipazione per tre sedute consecutive al Consiglio Direttivo senza un giustificato motivo.
14) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ad ogni effetto; presiede il Consiglio Direttivo e su proposta dello stesso conferisce ai componenti il Consiglio ed ai soci particolari mansioni e speciali incarichi afferenti al buon funzionamento dell'Associazione; delega al Vice Presidente la rappresentanza e la direzione dell'Associazione in caso di proprio impedimento.
15) Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile dal Presidente o da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario.
16) Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare soci onorari persone che si siano particolarmente distinte verso le finalità dell'AMC, come previsto dall'art. 2 e nel campo delle attività formative, manageriali, imprenditoriali.. Della nomina verrà data notizia agli iscritti. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso i soci ed i terzi degli atti di amministrazione compiuti.
17) Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali e contabili imposti per legge.
18) Il Consiglio Direttivo predispone e cura l'effettuazione delle manifestazioni tenendo comunque in considerazione i suggerimenti dei soci, quali andranno via via emergendo nel corso delle Assemblee o di ogni altra riunione.
Capo 4 - Assemblee
19) L'Assemblea è composta da tutti i soci - ordinari, sostenitori nonché onorari - che non siano incorsi nei provvedimenti di cui all'articolo 8 del presente statuto. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo, per eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la definizione del programma e delle attività dell'Associazione. L'Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente almeno quindici giorni prima ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora fissati nonché l'ordine del giorno. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento diretto o per delega di almeno il 50% degli associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei voti dei presenti. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, e con le stesse modalità di preavviso, quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. Delibera a maggioranza della metà più uno dei presenti.
20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, da un Presidente designato dall'Assemblea. Coadiuva l'espletamento delle mansioni presidenziali il Segretario, che redige il verbale dell'Assemblea.
21) Il presente Statuto può essere modificato da una Assemblea Generale Straordinaria. La deliberazione di modifica dello statuto avviene in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri e il voto favorevole della metà più uno dei presenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
22) In qualunque Assemblea ogni socio può rappresentare per delega scritta un massimo di due soci.
23) Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Capo 5 - Avanzi di gestione e scioglimento
24) È fatto divieto di qualsiasi distribuzione, anche a titolo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché dei fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la messa in opera delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea delibererà inoltre in merito alla destinazione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Capo 6 - Regolamento interno
26) Oltre all'atto costitutivo e allo statuto, l'Associazione e, per essa, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che avrà il valore di norme complementari al presente atto.
Capo 7 - Controversie
27) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Capo 8 - Disposizioni finali
28) Per quant'altro non previsto in questo Statuto si fa espresso riferimento alle leggi dello Stato italiano.






